Art. 65. (art. 47 L.P. 29.6.1987, n. 12) 1. Le spese per il soggiorno all'estero o fuori dalla provincia di Bolzano di alunni della formazione professionale ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49, possono essere anticipate. 2. I relativi criteri vengono fissati dal comitato degli assessori di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.