Art. 65.
                   (art. 47 L.P. 29.6.1987, n. 12)
 
   1. Le spese per il soggiorno all'estero o fuori dalla provincia di
Bolzano di alunni della formazione professionale ai sensi dell'art. 3
del  decreto del presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975,
n. 49, possono essere anticipate.
   2. I relativi criteri vengono fissati dal comitato degli assessori
di cui  all'articolo  3  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.