Art. 72.
                   (art. 54 L.P. 29.6.1987. n. 12)
 
   1.  Il  primo  comma dell'art. 6 della legge provinciale 29 luglio
1986, n. 20 e' sostituito dal seguente:
    "Ufficio per le provvidenze comunitarie
   (1)   E'  istituito  l'Ufficio  per  le  provvidenze  comunitarie.
Nell'allegato A. della legge provinciale 21 maggio  1981,  n.  11,  e
successive modifiche, e' aggiunto il seguente numero:
 
                            Ripartizione I
 
183. L'Ufficio per le provvidenze comunitarie:
     predisposizione e coordinamento dei progetti di formazione della
Provincia riguardanti il fondo sociale europeo;
    istruttoria e verifica dei progetti di formazione degli organismi
pubblici e privati;
    erogazione  delle  anticipazioni  finanziarie  e  dei  contributi
integrativi;
    gestione  dei  rapporti  relativi alla realizzazione dei progetti
formativi con gli organismi provinciali, statali interessati;
    rendicontazione delle spese per i competenti organi dello Stato e
della Comunita' Economica Europea;
    studi,   ricerche,  convegni  e  pubblicazioni  connessi  con  le
tematiche del fondo sociale europeo".