Art. 72. (art. 54 L.P. 29.6.1987. n. 12) 1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20 e' sostituito dal seguente: "Ufficio per le provvidenze comunitarie (1) E' istituito l'Ufficio per le provvidenze comunitarie. Nell'allegato A. della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente numero: Ripartizione I 183. L'Ufficio per le provvidenze comunitarie: predisposizione e coordinamento dei progetti di formazione della Provincia riguardanti il fondo sociale europeo; istruttoria e verifica dei progetti di formazione degli organismi pubblici e privati; erogazione delle anticipazioni finanziarie e dei contributi integrativi; gestione dei rapporti relativi alla realizzazione dei progetti formativi con gli organismi provinciali, statali interessati; rendicontazione delle spese per i competenti organi dello Stato e della Comunita' Economica Europea; studi, ricerche, convegni e pubblicazioni connessi con le tematiche del fondo sociale europeo".