Art. 75.
                   (art. 57 L.P. 29.6.1987, n. 12)
 
   1.  Gli  insegnanti  di religione che dall'anno scolastico 1979/80
abbiano avuto ininterrottamente  fino  all'entrata  in  vigore  della
legge  29  giugno  1987,  n. 12 un incarico ad orario pieno presso la
formazione professionale, abbiano  compiuti  gli  studi  di  teologia
presso  un  seminario  maggiore  e  siano  in  possesso della "missio
canonica", possono essere inquadrati  in  ruolo  nella  qualifica  di
insegnante  laureato  previo  espletamento  di un concorso interno da
svolgersi secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale.
   2.  Il  servizio  precedentemente  prestato  presso  la formazione
professionale provinciale in qualita' di inseguante di  religione  e'
riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in
carriera per intero per gli anni ad orario di servizio completo.