Art. 75. (art. 57 L.P. 29.6.1987, n. 12) 1. Gli insegnanti di religione che dall'anno scolastico 1979/80 abbiano avuto ininterrottamente fino all'entrata in vigore della legge 29 giugno 1987, n. 12 un incarico ad orario pieno presso la formazione professionale, abbiano compiuti gli studi di teologia presso un seminario maggiore e siano in possesso della "missio canonica", possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica di insegnante laureato previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale. 2. Il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale in qualita' di inseguante di religione e' riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera per intero per gli anni ad orario di servizio completo.