Art. 76. (art. 58 L.P. 29.6.1987. n. 12) 1. Il personale in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e dell'attestato di idoneita' per istitutore in convitto, che dall'anno scolastico 1979/80 abbia avuto ininterrottamente fino all'entrata in vigore della legge 29 giugno 1987, n. 12 un incarico presso convitti annessi a scuole o centri di formazione professionale per minorati fisici o psichici quale istitutore in convitto puo' essere inquadrato in ruolo nella qualifica di educatore in convitto previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale. 2. Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente, il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale con mansioni uguali sara' riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera, per intero.