Art. 76.
                   (art. 58 L.P. 29.6.1987. n. 12)
 
   1.  Il personale in possesso del diploma di istituto di istruzione
secondaria  di  primo  grado  e  dell'attestato  di   idoneita'   per
istitutore  in convitto, che dall'anno scolastico 1979/80 abbia avuto
ininterrottamente fino all'entrata in vigore della  legge  29  giugno
1987,  n. 12 un incarico presso convitti annessi a scuole o centri di
formazione  professionale  per  minorati  fisici  o  psichici   quale
istitutore   in  convitto  puo'  essere  inquadrato  in  ruolo  nella
qualifica di educatore in convitto previo espletamento di un concorso
interno   da   svolgersi  secondo  i  criteri  fissati  dalla  giunta
provinciale.
   2.  Al  personale  inquadrato  ai  sensi  del comma precedente, il
servizio precedentemente prestato presso la formazione  professionale
provinciale con mansioni uguali sara' riconosciuto agli effetti della
progressione economica e giuridica in carriera, per intero.