Art. 79. (art. 61 L.P. 29.6.1987. n. 12) 1. Gli insegnanti di ruolo della formazione professionale, inquadrati nella VI qualifica funzionale, che sono in possesso del diploma di laurea corrispondente alla materia insegnata, vengono inquadrati nei posti disponibili nella VII qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami da svolgersi secondo i criteri e modalita' fissati dalla giunta provinciale. 2. Ai fini della determinazione della posizione economica nella nuova qualifica funzionale si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.