Art. 79.
                   (art. 61 L.P. 29.6.1987. n. 12)
 
   1.   Gli  insegnanti  di  ruolo  della  formazione  professionale,
inquadrati nella VI qualifica funzionale, che sono  in  possesso  del
diploma  di  laurea  corrispondente  alla  materia insegnata, vengono
inquadrati nei posti  disponibili  nella  VII  qualifica  funzionale,
previo  superamento  di  un  concorso  interno per titoli ed esami da
svolgersi  secondo  i  criteri  e  modalita'  fissati  dalla   giunta
provinciale.
   2.  Ai  fini  della determinazione della posizione economica nella
nuova qualifica funzionale si applica il disposto di  cui  all'ultimo
comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.