Art. 82. (art. 64 L.P. 29.6.1987. n. 12) 1. Per il personale insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps, in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, che abbia insegnato nell'ambito provinciale quale esperto nei corsi di specializzazione ad indirizzo psicofisico per insegnanti preposti ai soggetti portatori di handicaps di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, si prescinde, per l'accesso alla nomina per incarico e alla nomina in ruolo, dal possesso del titolo di specializzazione in materia di riabilitazione, purche' in possesso del diploma di laurea in pedagogia o psicologia o di altra laurea ad indirizzo psico-pedagogico.