Art. 82.
                   (art. 64 L.P. 29.6.1987. n. 12)
 
   1.  Per il personale insegnante laureato per soggetti portatori di
handicaps, in servizio alla data di entrata  in  vigore  della  legge
provinciale  29  giugno  1987, n. 12, che abbia insegnato nell'ambito
provinciale quale esperto nei corsi di specializzazione ad  indirizzo
psicofisico   per   insegnanti  preposti  ai  soggetti  portatori  di
handicaps di cui alla legge provinciale 30 giugno  1983,  n.  20,  si
prescinde,  per  l'accesso  alla nomina per incarico e alla nomina in
ruolo, dal possesso del titolo  di  specializzazione  in  materia  di
riabilitazione,   purche'  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
pedagogia   o   psicologia   o   di   altra   laurea   ad   indirizzo
psico-pedagogico.