Art. 84.
                   (art. 66 L.P. 29.6.1987, n. 12)
 
   1. Il personale di ruolo appartenente alla IV qualifica funzionale
del ruolo speciale  del  personale  addetto  all'istruzione  pubblica
provinciale  ed  alla  formazione  professionale  in lingua italiana,
assegnato al corrispondente ispettorato, che  abbia  svolto  funzioni
connesse  con  la gestione della biblioteca e che sia in possesso del
titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso  nella   VI   qualifica
funzionale,  viene  inquadrato  previo  superamento  di  un  concorso
interno per titoli ed esami, da svolgersi secondo i  criteri  fissati
dalla  giunta provinciale, nella VI qualifica funzionale del suddetto
ruolo.
   2.  Lo  svolgimento  delle  suddette  funzioni sara' attestato dal
competente ispettore.
   3.  Al suddetto personale, ai fini della progressione giuridica ed
economica nella VI qualifica funzionale, si applica  il  disposto  di
cui  al nono comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio
1981, n. 11.
   4.  Per  effetto  della  disposizione  di  cui  al primo comma, la
dotazione organica del ruolo  del  personale  addetto  all'istruzione
pubblica  provinciale  ed  alla  formazione  professionale  in lingua
italiana di cui alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 4 della
legge  provinciale  29  aprile  1975, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni, e' aumentata di 1 posto.