Art. 84. (art. 66 L.P. 29.6.1987, n. 12) 1. Il personale di ruolo appartenente alla IV qualifica funzionale del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana, assegnato al corrispondente ispettorato, che abbia svolto funzioni connesse con la gestione della biblioteca e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso nella VI qualifica funzionale, viene inquadrato previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami, da svolgersi secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale, nella VI qualifica funzionale del suddetto ruolo. 2. Lo svolgimento delle suddette funzioni sara' attestato dal competente ispettore. 3. Al suddetto personale, ai fini della progressione giuridica ed economica nella VI qualifica funzionale, si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11. 4. Per effetto della disposizione di cui al primo comma, la dotazione organica del ruolo del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, e' aumentata di 1 posto.