Art. 85.
                   (art. 67 L.P. 29.6.1987, n. 12)
 
   1. Il personale di ruolo appartenente alla II qualifica fuuzionale
della carriera ausiliaria del ruolo speciale  del  personale  addetto
all'istruzione  pubblica provinciale ed alla formazione professionale
in lingua italiana assegnato al corrispondente ispettorato, che  alla
data  di entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n.
12, svolga funzioni connesse con la gestione del magazzino e che  sia
in  possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla III qualifica
funzionale,   viene   inquadrato,   ferma   restando   l'assegnazione
all'ispettorato,  previo  superamento di un concorso interno per soli
titoli  da  svolgersi  secondo  i  criteri   fissati   dalla   Giunta
provinciale,  nella  III  qualifica funzionale del ruolo speciale dei
servizi tecnici con la qualifica di agente tecnico.
   2. Lo svolgimento delle suddette funzioni dovra' essere comprovato
da apposito certificato rilasciato dal direttore competente.
   3.  Al suddetto personale, ai fini della progressione giuridica ed
economica nella III qualifica funzionale, si applica il  disposto  di
cui  al nono comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio
1981, n. 11.
   4.  Per  effetto  della  disposizione  di  cui  al primo comma, la
dotazione organica del ruolo speciale dei  servizi  tecnici  relativa
alla III qualifica funzionale e' aumentata di 1 posto.