Art. 85. (art. 67 L.P. 29.6.1987, n. 12) 1. Il personale di ruolo appartenente alla II qualifica fuuzionale della carriera ausiliaria del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana assegnato al corrispondente ispettorato, che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, svolga funzioni connesse con la gestione del magazzino e che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla III qualifica funzionale, viene inquadrato, ferma restando l'assegnazione all'ispettorato, previo superamento di un concorso interno per soli titoli da svolgersi secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale, nella III qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici con la qualifica di agente tecnico. 2. Lo svolgimento delle suddette funzioni dovra' essere comprovato da apposito certificato rilasciato dal direttore competente. 3. Al suddetto personale, ai fini della progressione giuridica ed economica nella III qualifica funzionale, si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11. 4. Per effetto della disposizione di cui al primo comma, la dotazione organica del ruolo speciale dei servizi tecnici relativa alla III qualifica funzionale e' aumentata di 1 posto.