Art. 92.
                   (art. 74 L.P. 29.6.1987. n. 12)
 
   1.  Per il funzionamento delle segreterie delle scuole provinciali
di addestramento e formazione professionale agricola e di  quelle  di
economia   domestica   rurale,   l'organico   dei  coadiutori  e  dei
commessi-bidelli di  cui  alle  lettere  d)  e  f)  del  sesto  comma
dell'articolo  4  della  legge  provinciale  29 aprile 1975, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni, e'  aumentato,  rispettivamente
di  undici  e  di  cinque  unita'.  Quattro  dei  predetti  posti  di
coadiutore possono essere conferiti con rapporto di  lavoro  a  tempo
parziale.
   2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della legge provinciale 29
giugno  1987,  n.  12,  i  coadiutori  ed  i   commessi   del   ruolo
amministrativo,  in servizio presso le istituzioni scolastiche di cui
al precedente comma, sono trasferiti nel ruolo speciale del personale
addette   all'istruzione  pubblica  provinciale  ed  alla  formazione
professionale in lingua tedesca, conservando  la  medesima  posizione
giuridico-economica   acquisita   in   quello   di   provenienza.   I
corrispondenti  posti  del  personale  trasferito  sono  portati   in
diminuzione nel ruolo amministrativo.