Art. 92. (art. 74 L.P. 29.6.1987. n. 12) 1. Per il funzionamento delle segreterie delle scuole provinciali di addestramento e formazione professionale agricola e di quelle di economia domestica rurale, l'organico dei coadiutori e dei commessi-bidelli di cui alle lettere d) e f) del sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e' aumentato, rispettivamente di undici e di cinque unita'. Quattro dei predetti posti di coadiutore possono essere conferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale. 2. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, i coadiutori ed i commessi del ruolo amministrativo, in servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al precedente comma, sono trasferiti nel ruolo speciale del personale addette all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca, conservando la medesima posizione giuridico-economica acquisita in quello di provenienza. I corrispondenti posti del personale trasferito sono portati in diminuzione nel ruolo amministrativo.