Art. 93.
                   (art. 75 L.P. 29.6.1987, n. 12)
 
   1.  Il  personale insegnante che all'entrata in vigore della legge
provinciale 29 giugno 1987, n. 12 abbia insegnato per almeno  3  anni
scolastici  nella  formazione professionale provinciale con incarichi
annuali e'  ammesso  ai  concorsi  per  insegnanti  della  formazione
professionale anche prescindendo dal superamento del corso abilitante
di cui all'articolo 5 del testo unico.