Art. 93. (art. 75 L.P. 29.6.1987, n. 12) 1. Il personale insegnante che all'entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12 abbia insegnato per almeno 3 anni scolastici nella formazione professionale provinciale con incarichi annuali e' ammesso ai concorsi per insegnanti della formazione professionale anche prescindendo dal superamento del corso abilitante di cui all'articolo 5 del testo unico.