Art. 94. (art. 26 L.P. 30.4.1979, n. 3) 1. Al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed educativo della formazione professionale provinciale assunto in base alle disposizioni di leggi provinciali vigenti in materia di personale addetto alla formazione professionale, in servizio alla data dell'entrata in vigore della L.P. 30 aprile 1979, n. 3, la Provincia integrera' fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennita' di buona uscita spettante a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con relativa iscrizione previdenziale o riscattati presso detto ente ovvero riscattati presso l'INADEL ai fini dell'indennita' premio di servizio. 2. In ogni caso verra' dedotto quanto gia' eventualmente percepito a titolo di indennita' di fine servizio comunque denominata.