Art. 94.
                    (art. 26 L.P. 30.4.1979, n. 3)
 
   1.  Al  personale  ispettivo,  direttivo,  insegnante ed educativo
della formazione  professionale  provinciale  assunto  in  base  alle
disposizioni  di  leggi  provinciali  vigenti in materia di personale
addetto  alla  formazione  professionale,  in  servizio   alla   data
dell'entrata  in vigore della L.P. 30 aprile 1979, n. 3, la Provincia
integrera' fino alla misura di  quella  prevista  dalla  legislazione
provinciale l'indennita' di buona uscita spettante a carico dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza statali (ENPAS)  per  tutti  gli
anni  di  servizio  prestati  presso lo Stato con relativa iscrizione
previdenziale o riscattati presso detto ente ovvero riscattati presso
l'INADEL ai fini dell'indennita' premio di servizio.
   2. In ogni caso verra' dedotto quanto gia' eventualmente percepito
a titolo di indennita' di fine servizio comunque denominata.