Art. 6.
                      Criteri di accettabilita'
              relativi all'inquinamento acustico esterno
 
   1.  Il livello sonoro di valutazione relativo all'insieme di tutte
le sorgenti rumorose esterne al luogo  disturbato,  con  l'esclusione
del  rumore  prodotto  dal  traffico,  non  deve  superare  i  limiti
riportati nella seguente tabella:
 
_____________________________________________________________________
                           Limite massimo ammissibile
     Zona                 -----------------------------
                           ore diurne    ore notturne
_____________________________________________________________________
zone industriali            70 dB(A)       70 dB(A)
_____________________________________________________________________
zone artigianali            65 dB(A)       55 dB(A)
_____________________________________________________________________
zone residenziali urbane
caratterizzate da una
consistente presenza
di negozi, uffici ed
aziende commerciali         60 dB(A)       45 dB(A)
_____________________________________________________________________
altre zone residenziali
urbane ed agricole          55 dB(A)       45 dB(A)
_____________________________________________________________________
zone caratterizzate dalla
presenza di ospedali,
cliniche, case di cura e
riposo, scuole e simili     45 dB(A)       35 dB(A)
_____________________________________________________________________
 
   2.   Nel   calcolo  dei  livelli  sonori  di  valutazione  Lv,  da
confrontare con i limiti di cui al comma 1, si deve tener  conto  dei
seguenti tempi di riferimento:
     a) quattro ore consecutive diurne piu' disturbate;
     b) mezz'ora consecutiva notturna piu' disturbata.
   3.  Nel  caso  in  cui  la  sorgente sonora venga a trovarsi nello
stesso  edificio  sede  del  locale  disturbato,  si   applicano   le
disposizioni di cui al comma 4.
   4.  I limiti massimi ammissibili di rumori provenienti da sorgenti
interne all'edificio sede del luogo disturbato sono i seguenti:
     a) ore diurne:
     1)  il  livello  sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al
tempo di riferimento corrispondente alle  due  ore  consecutive  piu'
disturbate,  non  deve  superare  di  oltre 3 dB(A) il livello sonoro
rilevato nel locale in assenza del disturbo;
     2)  il  livello  sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al
tempo di riferimento corrispondente ai tre  minuti  consecutivi  piu'
disturbati,  non  deve  superare  di  oltre 5 dB(A) il livello sonoro
rilevato nel locale in assenza del disturbo;
     b) ore notturne:
     1)  per  rumori  variabili  il livello sonoro di valutazione Lv,
calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente  ai  trenta
minuti  consecutivi  piu'  disturbati, non deve essere superiore, con
una tolleranza di 1 dB(A), al livello sonoro rilevato nel  locale  in
assenza del disturbo;
     2)  per  rumori  costanti  il  livello  sonoro della sorgente di
disturbo, misurata fonometricamente con costante  di  tempo  "lenta",
non  deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello
sonoro che si riscontra fonometricamente nel locale  in  assenza  del
disturbo ed in assenza di traffico.
   5.  Nel  calcolo dei livelli sonori dei rumori, di cui al comma 4,
non deve essere tenuto conto della eventuale presenza di toni puri.
   6.  I  limiti  previsti  dal  comma 4 non si applicano nel caso di
disturbo originato da strumenti musicali ed a  locali  di  abitazione
siti  in  edifici nei quali si svolgono attivita' lavorative e che si
trovano in zone industriali o artigianali.
   7.  Quanto  disposto  al  comma  4,  non trova applicazione per la
rumorosita' provocata da  servizi  ed  impianti  fissi  dell'edificio
adibiti   ad   uso   comune,   quali   impianti   di   riscaldamento,
condizionamento, scarichi idraulici, bagni, ecc. La  rumorosita'  dei
suddetti  servizi,  determinata dal massimo livello misurato, secondo
la curva di ponderazione A e la costante di tempo "lenta",  non  deve
superare i seguenti limiti:
     a) 40 dB(A) per servizi a funzionamento discontinuo;
     b) 30 dB(A) per servizi a funzionamento continuo.
   8.   Per  edifici  esistenti,  in  casi  eccezionali  in  cui  gli
interventi  necessari  per  l'osservanza  dei  limiti   sopraindicati
risultino  essere  di obiettiva e grave difficolta' di attuazione sia
sotto l'aspetto tecnico che finanziario, puo' essere disposta  deroga
dall'assessore  provinciale  competente,  su parere conforme espresso
dalla 1a sezione per l'igiene ambientale di  cui  all'art.  10  della
legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.
   9.  Le  misure  di  livello sonoro degli impianti centralizzati di
riscaldamento, aerazione, condizionamento e degli  ascensori  vengono
eseguite  nell'ambiente  piu'  disturbato e che comunque necessiti di
maggiore quiete.
   10.  Le  misure  del  livello sonoro di scarichi idraulici, bagni,
servizi igienici e rubinetterie vengono eseguite in  un  appartamento
diverso da quello nel quale viene utilizzato il servizio.