Art. 2. Disciplina di legge 1. Sono regolati in ogni caso con legge provinciale, ovvero, sulla base della legge, con atto normativo o amministrativo, secondo quanto previsto dallo srtatuto speciale o dall'ordinamento della Provincia, sentite le Organizzazioni sindacali: 1) gli organi, le strutture, le modalita' di preposizione alle medesime, i principi' fondamentali di organizzazione delle strutture e le relative attribuzioni; 2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego; 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche e livelli funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi; 4) i criteri per la formazione e l'addestramento; 5) i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione complessive delle qualifiche e dei livelli; 6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali; 7) le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; 9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti provinciali ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione provinciale.