Art. 2.
                         Disciplina di legge
 
   1. Sono regolati in ogni caso con legge provinciale, ovvero, sulla
base della legge, con atto normativo o amministrativo, secondo quanto
previsto  dallo srtatuto speciale o dall'ordinamento della Provincia,
sentite le Organizzazioni sindacali:
    1)  gli  organi,  le strutture, le modalita' di preposizione alle
medesime, i principi' fondamentali di organizzazione delle  strutture
e le relative attribuzioni;
    2)   i  procedimenti  di  costituzione,  modificazione  di  stato
giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
    3)  i  criteri  per  la determinazione delle qualifiche e livelli
funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
    4) i criteri per la formazione e l'addestramento;
    5)  i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione complessive
delle qualifiche e dei livelli;
    6)  le  garanzie  del  personale  in  ordine  all'esercizio delle
liberta' e dei diritti fondamentali;
    7)   le   responsabilita'   dei   dipendenti,   comprese   quelle
disciplinari;
    8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
    9)  l'esercizio  dei  diritti  dei  cittadini  nei  confronti dei
dipendenti  provinciali  ed  il  loro  diritto  di   accesso   e   di
partecipazione   alla   formazione  degli  atti  dell'amministrazione
provinciale.