Art. 3.
              Disciplina in base ad accordi provinciali
 
   1.   Nell'osservanza  dei  principi'  di  cui  all'art.  97  della
Costituzione e di  quanto  previsto  dal  precedente  articolo,  sono
disciplinati  con  i  procedimenti  e  gli  accordi contemplati dalla
presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti  dell'organizzazione
del lavoro e del rapporto d'impiego:
    1)   il   regime   retributivo   e  i  trattamenti  accessori  ed
integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento;
    2)  i  criteri per l'organizzazione del lavoro nell'asmbito della
disciplina fissata ai sensi del precedente art. 2, punto 1);
    3)  l'identificazione  delle  qualifiche  o livelli funzionali in
rapporto ai profili professionali e alle mansioni;
    4)  i  criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre
misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture;
    5)  l'orario  di  lavoro,  la  sua  durata  e  distribuzione ed i
procedimenti di rispetto;
    6) il lavoro straordinario;
    7)  i  criteri  per  l'attuazione  degli  istituti concernenti la
formazione professionale e l'addestramento;
    8)  le  procedure  relative  all'attuazione  delle  garanzie  del
personale;
    9)  i  criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel
rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge.