Art. 3. Disciplina in base ad accordi provinciali 1. Nell'osservanza dei principi' di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto d'impiego: 1) il regime retributivo e i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento; 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'asmbito della disciplina fissata ai sensi del precedente art. 2, punto 1); 3) l'identificazione delle qualifiche o livelli funzionali in rapporto ai profili professionali e alle mansioni; 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione ed i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario; 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento; 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge.