Art. 6.
                  Efficiacia temporale degli accordi
 
   1.  Gli  accordi  stipulati  ai  sensi  della presente legge hanno
durata triennale.
   2.  La  disciplina  emanata  sulla  base  degli  accordi  conserva
provvisoriamente  efficacia  fino  all'entrata  in  vigore  di  nuove
normative,  fermo  restando  che le stesse si applicano dalla data di
scadenza dei precedenti accordi.