Art. 8.
                        Personale dirigenziale
 
   1.  Fino  a  quando  non  sara'  diversamente  disposto  con legge
provinciale, il  trattamento  economico  e  normativo  del  personale
rivestente  le  qualifiche  dirigenziali  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 60 della legge provinciale 29 aprile  1983,  n.  12,  resta
disciplinato  dalle  norme  stabilite  con  la  legge  provinciale 23
novembre 1983, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.
   2.  Restano  altresi' disciplinati dalle norme provinciali vigenti
lo stato giuridico ed il trattamento economico  dei  sottufficiali  e
guardie  forestali,  in  relazione  a  quanto  previsto dall'art. 26,
secondo comma,  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93  e  successive
modifiche.