Art. 8. Personale dirigenziale 1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale, il trattamento economico e normativo del personale rivestente le qualifiche dirigenziali di cui al secondo comma dell'art. 60 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, resta disciplinato dalle norme stabilite con la legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Restano altresi' disciplinati dalle norme provinciali vigenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e guardie forestali, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modifiche.