Art. 4.
 
   1.  Per  l'applicazione  della  presente  legge  e' autorizzata, a
decorrere dall'anno 1989, la  spesa  annua  di  L.  500.000.000,  che
gravera'  sul  capitolo  di  nuova  istituzione 23947 del bilancio di
previsione  della  Regione  per  l'anno  finanziario   1989   e   sui
corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede nel modo seguente:
    per l'anno 1989:
     quanto  a  L.  100.000.000 mediante prelievo di uguale somma dal
cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori
programmi  di  sviluppo  (Spese correnti)" del bilancio di previsione
per l'anno  1989,  a  valere  sull'apposito  accantonamento  previsto
nell'allegato 8 del bilancio di previsione stesso;
     quanto a L. 400.000.000 mediante utilizzo dell'autorizzazione di
spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1975, n.  39,  art.  18,
lettera  b),  e  successive modificazioni ed integrazioni ed iscritta
nel cap. 37250 del bilancio di previsione per l'anno in corso;
    per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo rispettivamente per L.
200.000.000 e per L. 800.000.000 delle risorse  disponibili  iscritte
nei  programmi  2.1.2.  "Altri  interventi"  e  2.2.2.12. "Interventi
promozionali per il turismo" del bilancio pluriennale 1989/1991.
   3. A decorrere dall'anno 1990 all'eventuale rideterminazione delle
spese derivanti dall'art. 2 della presente legge si  provvedera'  con
la  legge  finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7
dicembre 1979, n. 68.