Art. 4. 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1989, la spesa annua di L. 500.000.000, che gravera' sul capitolo di nuova istituzione 23947 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede nel modo seguente: per l'anno 1989: quanto a L. 100.000.000 mediante prelievo di uguale somma dal cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)" del bilancio di previsione per l'anno 1989, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio di previsione stesso; quanto a L. 400.000.000 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, art. 18, lettera b), e successive modificazioni ed integrazioni ed iscritta nel cap. 37250 del bilancio di previsione per l'anno in corso; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo rispettivamente per L. 200.000.000 e per L. 800.000.000 delle risorse disponibili iscritte nei programmi 2.1.2. "Altri interventi" e 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo" del bilancio pluriennale 1989/1991. 3. A decorrere dall'anno 1990 all'eventuale rideterminazione delle spese derivanti dall'art. 2 della presente legge si provvedera' con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.