Art. 6.
 
   La  presente  legge e' dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrera' in vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di
farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 5 aprile 1989
 
                              ROLLANDIN