IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Veneto contribuisce all'attivita' di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di L. 500.000.000. 2. Gli interventi possono consistere in: a) collaborazione tecnica; b) fornitura di opere, beni e servizi; c) sussidi in denaro; d) interventi d'emergenza. 3. L'attivita' di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) e' effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per i raporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.