IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  Veneto  contribuisce  all'attivita' di soccorso e
ricostruzione a favore delle  popolazioni  dell'Armenia  colpite  dal
sisma  del  dicembre  1988,  con  lo  stanziamento  di un fondo di L.
500.000.000.
   2. Gli interventi possono consistere in:
     a) collaborazione tecnica;
     b) fornitura di opere, beni e servizi;
     c) sussidi in denaro;
     d) interventi d'emergenza.
   3.  L'attivita'  di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui
alle lettere a), b) e c) e' effettuata secondo criteri metodologici e
di  coordinamento  definiti  in seno alla Conferenza permanente per i
raporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 12 della  legge
23 agosto 1988, n. 400.