Art. 2.
 
   1.  Per  i  fini  indicati  dalla  presente  legge la Regione puo'
promuovere altresi'  pubbliche  sottoscrizioni  da  far  affluire  in
apposito conto corrente.
   2. L'utilizzazione dei beni e servizi da destinare agli interventi
di soccorso avverra' con le procedure  di  cui  al  terzo  comma  del
precedente articolo.