Art. 3. 1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione del capitolo 53036 denominato "Fondo per interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Armenia" con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.