Art. 3.
 
   1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante riduzione di  pari  importo,  per
competenza  e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste
iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione delle spese  del
bilancio  per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione del
capitolo 53036  denominato  "Fondo  per  interventi  a  favore  delle
popolazioni  colpite  dal terremoto dell'Armenia" con lo stanziamento
di lire 500 milioni per competenza e per cassa.