Art. 2.
 
   1.  L'articolo  10  della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, e'
cosi' sostituito:
   "1.   I  titolari  di  strutture  ricettive  (o  gestori)  di  cui
all'articolo 3 sono obbligati a denunciare alla  giunta  provinciale,
su  apposito  modulo,  fornito  dalla  Giunta  regionale, entro il 31
luglio di  ogni  anno,  i  prezzi  minimi  e  massimi  che  intendono
praticare a valere dal successivo 1 gennaio al 31 dicembre per:
    le camere a uno o due letti con o senza servizi igienici privati;
    le unita' abitative con o senza servizi igienici privati;
    la  pensione  e/o  la mezza pensione, riferite all'alloggio con o
senza servizi igienici privati, i prezzi  dei  pasti  a  lista  fissa
(prima  colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato
di ristorante.
   2.  I  prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento e Iva con
corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in
caso  di variazioni in piu' o in meno delle aliquote I.V.A. I gestori
di  strutture  ricettive  alberghiere,  che  hanno  ottemperato  alla
denuncia  di  cui  sopra,  hanno  facolta'  di presentare una seconda
denuncia, entro il 31  marzo,  modificante  la  prima  a  valere  dal
successivo 1 giugno al 31 dicembre.
   3.  La  pensione  comprende  l'alloggio,  la  prima  colazione, la
colazione e il pranzo. La  mezza  pensione  comprede  l'alloggio,  la
prima colazione e un pasto.
   4.  Il  prezzo  della  camera e/o dell'unita' abitativa si intende
riferito anche a un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
   5. I prezzi della pensione completa si applicano per soggiorni non
inferiori a tre giorni.
   6.  Il  supplemento  per  il condizionamento dell'aria puo' essere
applicato nel periodo 1 giugno-30 settembre e  non  puo'  in  nessun
caso essere superiore al 10% del prezzo massimo della camera.
   7.  Il  supplemento per l'aggiunta di un letto in una camera a due
letti non puo' superare il  25%  del  prezzo  totale,  al  netto  del
supplemento relativo all'aria condizionata.
   8.  Il  prezzo  della camera singola alla quale su richiesta venga
aggiunto un letto, non puo' in alcun caso superare il 90% del  prezzo
massimo, relativo alla stagione, della camera a due letti, escluso il
supplemento relativo all'aria condizionata.
   9.  Il  prezzo  della  camera  singola  non  puo' essere superiore
all'80% del prezzo della camera a due letti. Il prezzo  della  camera
con  servizi igienici, ma senza doccia o bagno, non puo' superarre il
75% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia.
   10.  Il  prezzo della camera senza servizi igienici, senza bagno o
doccia non puo' superare il 60% del prezzo della camera  con  servizi
igienici, bagno o doccia.
   11.  L'adeguamento del prezzo della camera senza servizi igienici,
e  senza  bagno  o  doccia,  e'  attuato  in  maniera  progressiva  e
proporzionale nel triennio 1989/1991.
   12.  Il  prezzo  della  camera dotata della sola doccia o del solo
bagno non puo' superare il 70% del prezzo della camera  con  servizio
igienico, bagno o doccia.
   13.  Tra i prezzi minimi e massimi delle camere denunciati per uno
stesso periodo, non puo' esservi una differenza  superiore  al  100%;
tra  i  prezzi  minimo  e  massimo, relativi alla pensione completa o
mezza pensione, non puo' esservi una differenza  superiore  a  quella
costituita  dal  diverso  tipo  di  camera, per uno stesso periodo. I
gestori delle strutture ricettive possono applicare prezzi  inferiori
ai minimi nei seguenti casi:
     a) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
     b)  accompagnatori  turistici e personale di servizio al seguito
dei clienti;
     c) pensionati per periodi di soggiorno continuativo superiore ai
sette giorni.
   14. Ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo,
per le zone montane  i  prezzi  hanno  validita'  dal  successivo  1
dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.
   15.  Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la
denuncia  dei  prezzi  deve  essere  presentata  contestualmente   al
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
   16.   La   giunta  provinciale,  a  richiesta  delle  associazioni
territoriali  di  categoria  e  sentite  le  Aziende  di   promozione
turistica  competenti  per  il  territorio,  ove esistenti, fissa con
proprio provvedimento, per zone determinate,  i  periodi  di  alta  e
bassa   stagione,  durante  i  quali  possono  essere  applicate  due
differenti serie di prezzi.
   17. In caso di applicazione di tariffe di alta e bassa stagione il
prezzo di quest'ultima non puo' essere superiore  all'80%  di  quello
dell'alta stagione.
   18. In applicazione dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n.
217, i prezzi  massimi  sono  stabiliti  dalla  Giunta  regionale,  a
seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria. Per
le denunce presentate dagli esercizi alberghieri entro il 31  luglio,
i  prezzi  sono  stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno; per le
eventuali denunce suppletive, presentate entro il 31 marzo,  a  norma
del comma 2, i prezzi sono stabiliti entro il 30 maggio di ogni anno.
A tal fine le province, entro il 31 agosto ed entro il 30  aprile  di
ogni   anno,  devono  inviare  alla  Giunta  regionale  un  prospetto
riepilogativo delle tariffe  massime  richieste  per  categoria.  Gli
esercizi  alberghieri  classificati  5  stelle L, 5 stelle e 4 stelle
sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale, entro il 31 luglio di
ogni  anno,  ai  soli  fini della pubblicita' delle tariffe, i prezzi
massimi comprensivi di riscaldamento e I.V.A. che intendono applicare
a valere dal successivo 1 gennaio fino al 31 dicembre.
   19.  Chiunque  provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti
l'attrezzatura delle strutture ricettive alberghiere  deve  attenersi
ai  dati  riportati  nella  tabella prezzi che devono corrispondere a
quelli ufficialmente approvati.
   20. E' in facolta' dell'albergatore determinare l'ora entro cui il
cliente deve lasciare disponibile la camera (comunque non prima delle
ore undici").