Art. 2. 1. L'articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, e' cosi' sostituito: "1. I titolari di strutture ricettive (o gestori) di cui all'articolo 3 sono obbligati a denunciare alla giunta provinciale, su apposito modulo, fornito dalla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi che intendono praticare a valere dal successivo 1 gennaio al 31 dicembre per: le camere a uno o due letti con o senza servizi igienici privati; le unita' abitative con o senza servizi igienici privati; la pensione e/o la mezza pensione, riferite all'alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato di ristorante. 2. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento e Iva con corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in caso di variazioni in piu' o in meno delle aliquote I.V.A. I gestori di strutture ricettive alberghiere, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facolta' di presentare una seconda denuncia, entro il 31 marzo, modificante la prima a valere dal successivo 1 giugno al 31 dicembre. 3. La pensione comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprede l'alloggio, la prima colazione e un pasto. 4. Il prezzo della camera e/o dell'unita' abitativa si intende riferito anche a un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore. 5. I prezzi della pensione completa si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni. 6. Il supplemento per il condizionamento dell'aria puo' essere applicato nel periodo 1 giugno-30 settembre e non puo' in nessun caso essere superiore al 10% del prezzo massimo della camera. 7. Il supplemento per l'aggiunta di un letto in una camera a due letti non puo' superare il 25% del prezzo totale, al netto del supplemento relativo all'aria condizionata. 8. Il prezzo della camera singola alla quale su richiesta venga aggiunto un letto, non puo' in alcun caso superare il 90% del prezzo massimo, relativo alla stagione, della camera a due letti, escluso il supplemento relativo all'aria condizionata. 9. Il prezzo della camera singola non puo' essere superiore all'80% del prezzo della camera a due letti. Il prezzo della camera con servizi igienici, ma senza doccia o bagno, non puo' superarre il 75% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia. 10. Il prezzo della camera senza servizi igienici, senza bagno o doccia non puo' superare il 60% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia. 11. L'adeguamento del prezzo della camera senza servizi igienici, e senza bagno o doccia, e' attuato in maniera progressiva e proporzionale nel triennio 1989/1991. 12. Il prezzo della camera dotata della sola doccia o del solo bagno non puo' superare il 70% del prezzo della camera con servizio igienico, bagno o doccia. 13. Tra i prezzi minimi e massimi delle camere denunciati per uno stesso periodo, non puo' esservi una differenza superiore al 100%; tra i prezzi minimo e massimo, relativi alla pensione completa o mezza pensione, non puo' esservi una differenza superiore a quella costituita dal diverso tipo di camera, per uno stesso periodo. I gestori delle strutture ricettive possono applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi: a) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone; b) accompagnatori turistici e personale di servizio al seguito dei clienti; c) pensionati per periodi di soggiorno continuativo superiore ai sette giorni. 14. Ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo, per le zone montane i prezzi hanno validita' dal successivo 1 dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente. 15. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. 16. La giunta provinciale, a richiesta delle associazioni territoriali di categoria e sentite le Aziende di promozione turistica competenti per il territorio, ove esistenti, fissa con proprio provvedimento, per zone determinate, i periodi di alta e bassa stagione, durante i quali possono essere applicate due differenti serie di prezzi. 17. In caso di applicazione di tariffe di alta e bassa stagione il prezzo di quest'ultima non puo' essere superiore all'80% di quello dell'alta stagione. 18. In applicazione dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria. Per le denunce presentate dagli esercizi alberghieri entro il 31 luglio, i prezzi sono stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno; per le eventuali denunce suppletive, presentate entro il 31 marzo, a norma del comma 2, i prezzi sono stabiliti entro il 30 maggio di ogni anno. A tal fine le province, entro il 31 agosto ed entro il 30 aprile di ogni anno, devono inviare alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste per categoria. Gli esercizi alberghieri classificati 5 stelle L, 5 stelle e 4 stelle sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, ai soli fini della pubblicita' delle tariffe, i prezzi massimi comprensivi di riscaldamento e I.V.A. che intendono applicare a valere dal successivo 1 gennaio fino al 31 dicembre. 19. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura delle strutture ricettive alberghiere deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi che devono corrispondere a quelli ufficialmente approvati. 20. E' in facolta' dell'albergatore determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera (comunque non prima delle ore undici").