Art. 10.
 
   Il  Presidente  convoca  le  riunioni  dell'Assemblea, ne dirige i
lavori   e   ha   la   responsabilita'   dell'attivita'    successiva
all'assunzione  delle  deliberazioni  dell'Assemblea; cura i rapporti
con i Comuni e le Comunita' Montane dell'area, con la Provincia e  la
Regione; svolge in generale i compiti assegnatigli dal Regolamento.
   La   convocazione,   la  sede,  le  adunanze  e  il  funzionamento
dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento. L'Assemblea esprime
i   pareri  di  competenza  attraverso  pronunce  da  cui  risultano,
nominativamente, le posizioni dei singoli membri.
   La  Regione  assicura  all'Assemblea  dei  Sindaci  l'attivita' di
segreteria   attraverso   successivi   provvedimenti   assunti    con
deliberazione della Giunta Regionale.