Art. 10. Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea, ne dirige i lavori e ha la responsabilita' dell'attivita' successiva all'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea; cura i rapporti con i Comuni e le Comunita' Montane dell'area, con la Provincia e la Regione; svolge in generale i compiti assegnatigli dal Regolamento. La convocazione, la sede, le adunanze e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento. L'Assemblea esprime i pareri di competenza attraverso pronunce da cui risultano, nominativamente, le posizioni dei singoli membri. La Regione assicura all'Assemblea dei Sindaci l'attivita' di segreteria attraverso successivi provvedimenti assunti con deliberazione della Giunta Regionale.