Art. 12.
 
   Al  fine di esercitare le funzioni delegate, e in ogni caso, tutte
quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 117,  primo  comma  e
capoverso   della   Costituzione,   la   Provincia  predispone  -  in
conformita' a quanto stabilito dal Piano Regionale di  Sviluppo,  dal
piano  territoriale  e  dai piani di settore - programmi di settore e
progetti, formulati secondo quanto disposto dall'art. 19 della  legge
regionale  19 agosto 1977, n. 43 ed ordinati in programmi pluriennali
di attivita' e di spesa. La  Provincia  adotta  bilanci  consolidati,
generali o di settore.
   Sugli  schemi  dei  programmi  e dei progetti di cui al precedente
comma la Provincia, sente obbligatoriamente - a pena di nullita' - le
Assemblee  dei  Sindaci  delle  "aree  di  programma"  funzionalmente
interessate, che formulano  osservazioni  ed  eventuali  proposte  di
modifica,  di  cui si deve in ogni caso dare atto nelle deliberazioni
adottate dal Consiglio Provinciale.
   Sugli schemi di cui al comma precedente la Provincia sente inoltre
la Giunta Regionale che, con proprio parere vincolante,  verifica  la
conformita'  degli  stessi  al  Piano Regionale di Sviluppo, al piano
territoriale ed ai piani di settore.
   Il  contrasto  tra  proposizioni  normative  contenute  nei  piani
regionali e parti dei programmi  e  progetti  provinciali,  configura
vizio di legittimita'.