Art. 12. Al fine di esercitare le funzioni delegate, e in ogni caso, tutte quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 117, primo comma e capoverso della Costituzione, la Provincia predispone - in conformita' a quanto stabilito dal Piano Regionale di Sviluppo, dal piano territoriale e dai piani di settore - programmi di settore e progetti, formulati secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 ed ordinati in programmi pluriennali di attivita' e di spesa. La Provincia adotta bilanci consolidati, generali o di settore. Sugli schemi dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma la Provincia, sente obbligatoriamente - a pena di nullita' - le Assemblee dei Sindaci delle "aree di programma" funzionalmente interessate, che formulano osservazioni ed eventuali proposte di modifica, di cui si deve in ogni caso dare atto nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale. Sugli schemi di cui al comma precedente la Provincia sente inoltre la Giunta Regionale che, con proprio parere vincolante, verifica la conformita' degli stessi al Piano Regionale di Sviluppo, al piano territoriale ed ai piani di settore. Il contrasto tra proposizioni normative contenute nei piani regionali e parti dei programmi e progetti provinciali, configura vizio di legittimita'.