Art. 2.
 
   La  programmazione  regionale  e'  esercitata,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  dal  Consiglio  Regionale  e  dalla  Giunta,
secondo  quanto disposto dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43,
cosi' come modificata dalla presente legge.
   Le  Province,  i  Comuni  e  le Comunita' Montane partecipano alla
programmazione regionale,  secondo  le  norme  del  Titolo  II  della
presente legge.