Art. 2. La programmazione regionale e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio Regionale e dalla Giunta, secondo quanto disposto dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, cosi' come modificata dalla presente legge. Le Province, i Comuni e le Comunita' Montane partecipano alla programmazione regionale, secondo le norme del Titolo II della presente legge.