Art. 3. Il Piano Regionale di Sviluppo e i piani di settore sono atti prescrittivi, che pongono vincoli, indirizzi e parametri per le attivita' proprie della Regione, degli Enti ed aziende direttamente ed indirettamente dipendenti dalla Regione, o ad essa collegati, degli Enti locali e delle Comunita' Montane per le materie delegate dalla Regione e di ogni altro soggetto operante nel territorio regionale, nei limiti in cui sia consentito alla legislazione regionale. Ad esso si puo' derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative. Qualora approvati con legge regionale, i piani sono direttamente vincolanti l'attivita' degli Enti locali nelle materie di cui all'art. 117, primo comma e capoverso della Costituzione. In ogni caso il Piano Regionale di Sviluppo e i documenti e i piani in cui si articola costituiscono criterio di buona amministrazione per le attivita' degli Enti locali e degli altri Enti pubblici e quadro di riferimento per le aziende a partecipazione pubblica e per i privati. L'efficacia dei piani territoriali e' stabilita dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche. Il Piano Regionale di Sviluppo o quelli di settore, anche adottati in specificazione di piani nazionali, prevedono la realizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo regionale, alla quale gli Enti locali possono essere chiamati a concorrere, previa intesa, con risorse proprie anche finanziarie. Il provvedimento regionale di approvazione del piano specifica le modalita' del concorso di cui al comma precedente.