Art. 3.
 
   Il  Piano  Regionale  di  Sviluppo  e i piani di settore sono atti
prescrittivi, che pongono  vincoli,  indirizzi  e  parametri  per  le
attivita'  proprie  della Regione, degli Enti ed aziende direttamente
ed indirettamente dipendenti dalla  Regione,  o  ad  essa  collegati,
degli  Enti  locali e delle Comunita' Montane per le materie delegate
dalla Regione e  di  ogni  altro  soggetto  operante  nel  territorio
regionale,  nei  limiti  in  cui  sia  consentito  alla  legislazione
regionale. Ad esso si puo' derogare solo  sulla  base  di  specifiche
previsioni legislative.
   Qualora  approvati  con legge regionale, i piani sono direttamente
vincolanti  l'attivita'  degli  Enti  locali  nelle  materie  di  cui
all'art. 117, primo comma e capoverso della Costituzione.
   In  ogni  caso  il  Piano  Regionale di Sviluppo e i documenti e i
piani  in  cui  si   articola   costituiscono   criterio   di   buona
amministrazione per le attivita' degli Enti locali e degli altri Enti
pubblici e quadro di riferimento  per  le  aziende  a  partecipazione
pubblica e per i privati.
   L'efficacia  dei  piani  territoriali  e'  stabilita  dalla  legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche.
   Il Piano Regionale di Sviluppo o quelli di settore, anche adottati
in specificazione di piani nazionali, prevedono la  realizzazione  di
opere  ed  infrastrutture  di  rilievo regionale, alla quale gli Enti
locali possono essere  chiamati  a  concorrere,  previa  intesa,  con
risorse proprie anche finanziarie.
   Il  provvedimento regionale di approvazione del piano specifica le
modalita' del concorso di cui al comma precedente.