Art. 6.
 
   Le  Province,  le  Comunita'  Montane  e i Comuni partecipano alla
programmazione socio-economica  e  alla  pianificazione  territoriale
secondo i principi di cui ai successivi commi.
   Le Province per quanto di loro competenza territoriale:
     a)  partecipano,  sulla  base  degli  indirizzi  indicati  dalla
Regione, alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo e delle  sue
specificazioni  e articolazioni, nonche' degli atti di programmazione
settoriale di livello regionale;
     b)  partecipano,  sulla  base  degli  indirizzi  indicati  dalla
Regione,  alla  formazione  degli  atti  generali  e  settoriali   di
programmazione   socio-economica  di  livello  sub-regionale  e  alla
formazione dei piani territoriali di livello  sub-regionale;  a  tale
scopo  elaborano,  adottano  e  propongono  alla  Regione,  in  tempi
determinati, con deliberazione  di  Consiglio,  acquisito  il  parere
delle  assemblee  dei  sindaci  e  quello delle Comunita' Montane, le
proposte dei predetti atti e piani articolati per aree-programma,  la
cui approvazione e' riservata alla competenza regionale;
     c)  adottano in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e dei
piani in cui esso si specifica e si articola,  programmi  pluriennali
di settore e progetti d'intervento, e li trasmettono alla Regione per
la verifica di coerenza;
     d)   possono  esercitare  d'intesa  con  i  Comuni  funzioni  di
assistenza tecnica, progettuale e finanziaria ai  Comuni  cosi'  come
previsto dagli articoli 1 e 11 della legge finanziaria dello Stato n.
131 del 1983.
   I Comuni, attraverso le assemblee dei sindaci di cui al successivo
art. 9, e le Comunita' Montane concorrono alla formazione  del  Piano
Regionale di Sviluppo, nonche' alla definizione delle proposte di cui
al punto b) e dei programmi  e  progetti  di  cui  al  punto  c)  del
precedente  comma,  attraverso  l'espressione  di motivati pareri che
devono essere allegati alle deliberazioni di adozione  del  Consiglio
provinciale.