Art. 6. Le Province, le Comunita' Montane e i Comuni partecipano alla programmazione socio-economica e alla pianificazione territoriale secondo i principi di cui ai successivi commi. Le Province per quanto di loro competenza territoriale: a) partecipano, sulla base degli indirizzi indicati dalla Regione, alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo e delle sue specificazioni e articolazioni, nonche' degli atti di programmazione settoriale di livello regionale; b) partecipano, sulla base degli indirizzi indicati dalla Regione, alla formazione degli atti generali e settoriali di programmazione socio-economica di livello sub-regionale e alla formazione dei piani territoriali di livello sub-regionale; a tale scopo elaborano, adottano e propongono alla Regione, in tempi determinati, con deliberazione di Consiglio, acquisito il parere delle assemblee dei sindaci e quello delle Comunita' Montane, le proposte dei predetti atti e piani articolati per aree-programma, la cui approvazione e' riservata alla competenza regionale; c) adottano in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e dei piani in cui esso si specifica e si articola, programmi pluriennali di settore e progetti d'intervento, e li trasmettono alla Regione per la verifica di coerenza; d) possono esercitare d'intesa con i Comuni funzioni di assistenza tecnica, progettuale e finanziaria ai Comuni cosi' come previsto dagli articoli 1 e 11 della legge finanziaria dello Stato n. 131 del 1983. I Comuni, attraverso le assemblee dei sindaci di cui al successivo art. 9, e le Comunita' Montane concorrono alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo, nonche' alla definizione delle proposte di cui al punto b) e dei programmi e progetti di cui al punto c) del precedente comma, attraverso l'espressione di motivati pareri che devono essere allegati alle deliberazioni di adozione del Consiglio provinciale.