Art. 7. L'area di programma costituisce per la Regione il riferimento territoriale per la formazione degli atti e l'esercizio delle competenze proprie in materia di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale. Il concorso degli Enti locali e delle loro forme associative, delle Comunita' Montane, degli Enti pubblici e a partecipazione pubblica, delle forze sociali, economiche e culturali alla formazione degli atti generali di programmazione e pianificazione territoriale si realizza per "aree di programma" territorialmente definite all'interno delle circoscrizioni provinciali, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 57/1985, ed individuate nell'elenco allegato alla presente legge di cui e' parte integrante. In sede di formazione del III Piano di Sviluppo, e comunque entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette aree sono territorialmente verificate, ed eventualmente modificate con deliberazione del Consiglio Regionale. A tal fine, le Province, con deliberazione dei propri Consigli, possono formulare motivate proposte di modifica, anche in relazione ad eventuali osservazioni da parte dei Comuni facenti parte delle aree di programma. Per l'espletamento di attivita' regionali a livello decentrato e la realizzazione di specifici progetti, la Regione puo' istituire, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, apposite unita' operative nell'ambito delle "aree di programma". L'area di programma costituisce altresi' riferimento territoriale per le attivita' di consultazione previste dallo statuto e per la partecipazione.