Art. 7.
 
   L'area  di  programma  costituisce  per  la Regione il riferimento
territoriale  per  la  formazione  degli  atti  e  l'esercizio  delle
competenze  proprie in materia di programmazione socio-economica e di
pianificazione territoriale.
   Il  concorso  degli  Enti  locali  e delle loro forme associative,
delle Comunita' Montane,  degli  Enti  pubblici  e  a  partecipazione
pubblica, delle forze sociali, economiche e culturali alla formazione
degli atti generali di programmazione e  pianificazione  territoriale
si   realizza  per  "aree  di  programma"  territorialmente  definite
all'interno delle circoscrizioni  provinciali,  in  applicazione  del
disposto  di  cui  all'art.  2, terzo comma, della legge regionale n.
57/1985, ed individuate nell'elenco allegato alla presente  legge  di
cui  e'  parte  integrante.  In  sede  di formazione del III Piano di
Sviluppo, e comunque entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della  presente  legge,  dette  aree  sono  territorialmente
verificate,  ed  eventualmente  modificate  con   deliberazione   del
Consiglio  Regionale.  A tal fine, le Province, con deliberazione dei
propri Consigli, possono formulare  motivate  proposte  di  modifica,
anche  in  relazione  ad  eventuali  osservazioni da parte dei Comuni
facenti parte delle aree di programma.
   Per  l'espletamento  di attivita' regionali a livello decentrato e
la realizzazione di specifici progetti, la Regione puo' istituire, ai
sensi  della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, apposite unita'
operative nell'ambito delle "aree di programma".
   L'area  di programma costituisce altresi' riferimento territoriale
per le attivita' di consultazione previste dallo  statuto  e  per  la
partecipazione.