Art. 11.
                        Disciplina transitoria
 
   1.  Le  varianti  al  piano  regolatore  generale  nonche' i piani
particolareggiati o loro varianti, gia' adottati alla data di entrata
in   vigore   della   presente   legge,  restano  disciplinati  dalle
disposizioni del precedente ordinamento.
   2.  Il  piano  generale  degli insediamenti storici di tipo B gia'
adottata dal Comprensorio della valle dell'Adige e' approvato secondo
le disposizioni del precedente ordinamento.
   3.   Sino   a   quando  non  sia  adottato  il  piano  urbanistico
comprensoriale contenente le indicazioni di cui all'articolo 2, comma
2,  nella  formazione,  adozione ed approvazione del piano regolatore
generale si prescinde dagli adempimenti connessi a tale piano.