Art. 11. Disciplina transitoria 1. Le varianti al piano regolatore generale nonche' i piani particolareggiati o loro varianti, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle disposizioni del precedente ordinamento. 2. Il piano generale degli insediamenti storici di tipo B gia' adottata dal Comprensorio della valle dell'Adige e' approvato secondo le disposizioni del precedente ordinamento. 3. Sino a quando non sia adottato il piano urbanistico comprensoriale contenente le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, nella formazione, adozione ed approvazione del piano regolatore generale si prescinde dagli adempimenti connessi a tale piano.