Art. 12.
       Modificazioni alla legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2
 
   1.  Il  numero 1) dell'articolo 18 della legge provinciale 2 marzo
1964, n. 2 come sostituto dall'articolo 4 della legge provinciale  11
dicembre 1975, n. 53 e' cosi' sostituito:
    "1)  le  rappresentazioni grafiche almeno in scala 1:10.000 ed in
numero conveniente  ad  illustrare  il  contenuto  del  piano  esteso
all'intero territorio".