Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 1. Il numero 1) dell'articolo 18 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 come sostituto dall'articolo 4 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53 e' cosi' sostituito: "1) le rappresentazioni grafiche almeno in scala 1:10.000 ed in numero conveniente ad illustrare il contenuto del piano esteso all'intero territorio".