Art. 2. Disposizioni generali 1. I comuni di cui all'articolo 1 provvedono alla pianificazione del proprio territorio attraverso il piano regolatore generale nonche' il piano generale a tutela degli insediamenti storici. 2. Il piano urbanistico comprensoriale costituisce quadro di riferimento per la rete infrastrutturale di interesse sovracomunale. 3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 hanno il valore e gli effetti del piano urbanistico comprensoriale.