Art. 2.
                        Disposizioni generali
 
   1.  I  comuni di cui all'articolo 1 provvedono alla pianificazione
del  proprio  territorio  attraverso  il  piano  regolatore  generale
nonche' il piano generale a tutela degli insediamenti storici.
   2.  Il  piano  urbanistico  comprensoriale  costituisce  quadro di
riferimento per la rete infrastrutturale di interesse  sovracomunale.
   3.  Gli  strumenti  di  pianificazione  di cui al comma 1 hanno il
valore e gli effetti del piano urbanistico comprensoriale.