Art. 3. Contenuti del piano regolatore generale 1. In attuazione del piano urbanistico provinciale e nel rispetto del piano urbanistico comprensoriale secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, formano oggetto del piano regolatore generale: a) l'individuazione degli insediamenti abitativi; b) l'individuazione delle aree produttive del settore secondario e di quelle commerciali; c) l'individuazione delle aree da adibire ad attrezzature ed impianti di carattere turistico; d) l'individuazione delle aree destinate all'esercizio delle attivita' agricole e forestali, nonche' di quelle per impianti di lavorazione e commercializzazione delle relative produzioni; e) l'individuazione delle aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico, o sottoposte a speciale servitu' o riservate alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggio; f) l'individuazione delle aree di particolare interesse ecologico e paesaggistico, sia nell'ambito comunale complessivo, sia all'interno del territorio maggiormente urbanizzato; g) l'indicazione delle strade, delle ferrovie, dei porti, degli aeroporti, degli impianti a fune e di ogni altra infrastruttura o attrezzatura relativa alla mobilita' locale; h) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature religiose; i) le norme generali da osservare nell'attivita' costruttiva all'interno delle singole zone o aree. Il piano regolatore formula, a fini della valorizzazione e tutela paesistico-ambientale del territorio, le norme opportune in ordine alla tipologia, alle altezze e alla cubatura degli edifici, alla tutela di vertici di visuali panoramiche e di elementi caratterizzanti il paesaggio, nonche' alle altre prescrizioni di carattere tecnico che risultassero convenienti. 3. Il piano regolatore generale delimita le aree per le quali e' necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi, fissa i criteri, gli indirizzi ed i parametri cui tali piani devono conformarsi e prevede le norme per l'eventuale utilizzazione in via temporanea delle medesime aree. 4. Per quanto attiene la disciplina degli insediamenti storici si applicano le norme di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 9.