Art. 3.
               Contenuti del piano regolatore generale
 
   1.  In attuazione del piano urbanistico provinciale e nel rispetto
del  piano  urbanistico  comprensoriale  secondo   quanto   stabilito
dall'art.  2, comma 2, formano oggetto del piano regolatore generale:
     a) l'individuazione degli insediamenti abitativi;
     b) l'individuazione delle aree produttive del settore secondario
e di quelle commerciali;
     c)  l'individuazione  delle  aree  da adibire ad attrezzature ed
impianti di carattere turistico;
     d)  l'individuazione  delle  aree  destinate all'esercizio delle
attivita' agricole e forestali, nonche' di  quelle  per  impianti  di
lavorazione e commercializzazione delle relative produzioni;
     e)  l'individuazione  delle aree destinate a spazi pubblici o di
uso pubblico, o sottoposte  a  speciale  servitu'  o  riservate  alle
attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
     f)   l'individuazione   delle   aree  di  particolare  interesse
ecologico e paesaggistico, sia nell'ambito comunale complessivo,  sia
all'interno del territorio maggiormente urbanizzato;
     g)  l'indicazione delle strade, delle ferrovie, dei porti, degli
aeroporti, degli impianti a fune e di  ogni  altra  infrastruttura  o
attrezzatura relativa alla mobilita' locale;
     h)  l'individuazione  delle  aree  da  destinare ad attrezzature
religiose;
     i)  le  norme  generali  da osservare nell'attivita' costruttiva
all'interno delle singole zone o aree.
   Il  piano regolatore formula, a fini della valorizzazione e tutela
paesistico-ambientale del territorio, le norme  opportune  in  ordine
alla  tipologia,  alle  altezze  e  alla cubatura degli edifici, alla
tutela  di   vertici   di   visuali   panoramiche   e   di   elementi
caratterizzanti  il  paesaggio,  nonche'  alle  altre prescrizioni di
carattere tecnico che risultassero convenienti.
   3.  Il  piano regolatore generale delimita le aree per le quali e'
necessaria una specifica disciplina  da  parte  di  piani  attuativi,
fissa  i  criteri, gli indirizzi ed i parametri cui tali piani devono
conformarsi e prevede le norme per l'eventuale utilizzazione  in  via
temporanea delle medesime aree.
   4.  Per quanto attiene la disciplina degli insediamenti storici si
applicano le norme di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978,  n.
44  e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto
dall'articolo 9.