Art. 4.
                Elementi del piano regolatore generale
 
   1. Il piano regolatore generale e' costituito da:
     a)   le   rappresentazioni   grafiche  in  scala  ed  in  numero
conveniente ad illustrare il contenuto del piano;
     b) le norme di attuazione;
    c)   la  relazione  illustrativa  sulle  scelte  urbanistiche  in
rapporto al  piano  urbanistico  provinciale.  In  particolare  nella
relazione devono essere specificati:
    1) i criteri urbanistici ed ambientali di impostazione del piano,
con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del  territorio
ed  ai  vincoli  di  carattere  paesistico-ambientale,  nonche'  agli
eventuali  altri  di  preminente  interesse  pubblico,   a   fenomeni
valanghivi,  alla  sicurezza  ed  alla  stabilita' dei terreni, per i
riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi;
    2)  i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei
diversi interventi;
    3)  le  indicazioni  sulle  opere  di  urbanizzazione  primaria e
secondaria gia' realizzate o previste ed in particolare lo stato  dei
servizi  di  igiene  ambientale  (acquedotti,  fognature, impianti di
depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi, barriere
antirumore)  gia'  esistenti  o  di  cui sia previsto l'impianto o il
necessario  potenziamento,  in  rapporto  alle   caratteristiche   di
ciascuna zona;
    4)  le  motivazioni  per  cui  si rende necessaria in determinate
parti del territorio la redazione  dei  piani  attuativi  nonche'  le
indicazioni da osservare nella loro compilazione.