Art. 4. Elementi del piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale e' costituito da: a) le rappresentazioni grafiche in scala ed in numero conveniente ad illustrare il contenuto del piano; b) le norme di attuazione; c) la relazione illustrativa sulle scelte urbanistiche in rapporto al piano urbanistico provinciale. In particolare nella relazione devono essere specificati: 1) i criteri urbanistici ed ambientali di impostazione del piano, con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del territorio ed ai vincoli di carattere paesistico-ambientale, nonche' agli eventuali altri di preminente interesse pubblico, a fenomeni valanghivi, alla sicurezza ed alla stabilita' dei terreni, per i riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi; 2) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi; 3) le indicazioni sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria gia' realizzate o previste ed in particolare lo stato dei servizi di igiene ambientale (acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi, barriere antirumore) gia' esistenti o di cui sia previsto l'impianto o il necessario potenziamento, in rapporto alle caratteristiche di ciascuna zona; 4) le motivazioni per cui si rende necessaria in determinate parti del territorio la redazione dei piani attuativi nonche' le indicazioni da osservare nella loro compilazione.