Art. 5. Adozione del piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale e' adottato del consiglio comunale. 2. Il piano in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali per sessanta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione e sui quotidiani locali. 3. Chiunque puo' prendere visione del piano e presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse. 4. Contemporaneamente al deposito, il piano e' trasmesso alla Giunta comprensoriale che, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, esprime e trasmette al comune le proprie osservazioni in ordine alla conformita' al piano urbanistico comprensoriale, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, anche se solamente adottato. 5. Entro i successivi novanta giorni il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, e' definitivamente adottato dal consiglio comunale e trasmesso alla Giunta provinciale, unitamente alle osservazioni di cui al comma 4, per la sua approvazione.