Art. 5.
                Adozione del piano regolatore generale
 
   1.   Il  piano  regolatore  generale  e'  adottato  del  consiglio
comunale.
   2.  Il  piano  in  tutti  i  suoi  elementi  e la deliberazione di
adozione sono depositati a libera visione del pubblico  negli  uffici
comunali   per   sessanta   giorni   consecutivi,  previo  avviso  da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione e  sui  quotidiani
locali.
   3.  Chiunque puo' prendere visione del piano e presentare, entro i
trenta giorni successivi  alla  scadenza  del  periodo  di  deposito,
osservazioni nel pubblico interesse.
   4.  Contemporaneamente  al  deposito,  il  piano e' trasmesso alla
Giunta comprensoriale che, entro il termine  perentorio  di  sessanta
giorni  dal  ricevimento,  esprime  e  trasmette al comune le proprie
osservazioni  in  ordine  alla  conformita'  al   piano   urbanistico
comprensoriale,  nei  limiti di cui all'articolo 2, comma 2, anche se
solamente adottato.
   5.  Entro  i  successivi  novanta  giorni  il piano, modificato in
conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, e'
definitivamente  adottato  dal  consiglio  comunale  e trasmesso alla
Giunta provinciale, unitamente alle osservazioni di cui al  comma  4,
per la sua approvazione.