Art. 6. Approvazione del piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale e' approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale. 2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano, anche su parere della commissione urbanistica provinciale, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da mutare le carattersitiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, nonche' quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale e delle norme di legge; b) la tutela del paesaggio ed i complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; c) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Provincia; d) l'osservanza degli standard urbanistici; e) la conformita' alla rete infrastrutturale fissata dal piano comprensoriale. 3. Le proposte di modifica di cui al comma 2 sono comunicate al comune il quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio che e' trasmessa alla Giunta provinciale entro quindici giorni successivi. 4. Per l'introduzione negli elementi costituenti il piano delle modifiche di cui al comma 2, il comune deve prestare la necessaria assistenza tecnica. 5. La deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del piano regolatore generale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. Il piano, vistato dal Presidente della Giunta provinciale, e' tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del comune. 6. Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione, eventualmente anche per estratto, della deliberazione di approvazione.