Art. 6.
              Approvazione del piano regolatore generale
 
   1.   Il  piano  regolatore  generale  e'  approvato  dalla  Giunta
provinciale,  sentito  il  parere   della   commissione   urbanistica
provinciale.
   2.  In  sede  di  approvazione  possono essere apportate al piano,
anche  su  parere  della  commissione  urbanistica  provinciale,   le
modifiche  che  non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da
mutare le carattersitiche essenziali del piano stesso ed i criteri di
impostazione,  nonche'  quelle  che siano riconosciute indispensabili
per assicurare:
     a)   il   rispetto   delle   previsioni  del  piano  urbanistico
provinciale e delle norme di legge;
     b)  la tutela del paesaggio ed i complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici;
     c)  la  razionale  e coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse dello Stato e della Provincia;
     d) l'osservanza degli standard urbanistici;
     e)  la  conformita' alla rete infrastrutturale fissata dal piano
comprensoriale.
   3.  Le  proposte  di modifica di cui al comma 2 sono comunicate al
comune il quale, entro il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni,
adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio che
e'  trasmessa  alla  Giunta   provinciale   entro   quindici   giorni
successivi.
   4.  Per  l'introduzione  negli elementi costituenti il piano delle
modifiche di cui al comma 2, il comune deve  prestare  la  necessaria
assistenza tecnica.
   5.  La  deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del
piano regolatore generale  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale
della   regione.  Il  piano,  vistato  dal  Presidente  della  Giunta
provinciale, e' tenuto a libera visione del pubblico presso  la  sede
del comune.
   6.  Il  piano  regolatore  generale  entra  in  vigore  il  giorno
successivo della pubblicazione,  eventualmente  anche  per  estratto,
della deliberazione di approvazione.