Art. 7. Varianti al piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale puo' essere variato a scadenze biennali qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamita'. 2. Per le varianti deve seguirsi il procedimento previsto per l'adozione e l'approvazione del piano, ma i termini di cui all'articolo 5 sono ridotti a meta'.