Art. 7.
                Varianti al piano regolatore generale
 
   1.  Il  piano  regolatore  generale puo' essere variato a scadenze
biennali  qualora  ragioni  sopravvenute  lo  rendano  opportuno.  Si
prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto
opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamita'.
   2.  Per  le  varianti  deve  seguirsi il procedimento previsto per
l'adozione  e  l'approvazione  del  piano,  ma  i  termini   di   cui
all'articolo 5 sono ridotti a meta'.