Art. 9.
              Pianificazione degli insediamenti storici
            nei comuni dotati di piano regolatore generale
 
  1. Il piano generale a tutela degli insediamenti storici dei comuni
dotati  di  piano  regolatore  generale  si   estende   al   relativo
insediamento  storico  di  tipo  A  nonche'  a tutti gli insediamenti
storici di tipo B ricadenti nell'ambito comunale ed  individuati  nel
piano medesimo.
   2.  Tale  piano viene adottato dal consiglio comunale ed approvato
dalla Giunta provinciale con l'osservanza delle norme  dettate  dalla
presente  legge  per l'approvazione del piano regolatore, ritenendosi
sostituita alla commissione urbanistica  provinciale  la  commissione
provinciale per la tutela degli insediamenti storici.
   3.  Le  disposizioni  contenute  nel piano generale a tutela degli
insediamenti storici di tipo B cessano di avere efficacia nei  comuni
di  cui  al  comma  1  con  l'entrata in vigore del piano previsto al
medesino comma.