Art. 9. Pianificazione degli insediamenti storici nei comuni dotati di piano regolatore generale 1. Il piano generale a tutela degli insediamenti storici dei comuni dotati di piano regolatore generale si estende al relativo insediamento storico di tipo A nonche' a tutti gli insediamenti storici di tipo B ricadenti nell'ambito comunale ed individuati nel piano medesimo. 2. Tale piano viene adottato dal consiglio comunale ed approvato dalla Giunta provinciale con l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge per l'approvazione del piano regolatore, ritenendosi sostituita alla commissione urbanistica provinciale la commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici. 3. Le disposizioni contenute nel piano generale a tutela degli insediamenti storici di tipo B cessano di avere efficacia nei comuni di cui al comma 1 con l'entrata in vigore del piano previsto al medesino comma.