Art. 10. Formazione della graduatoria 1. Entro 45 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, la commissione di cui all'art. 8 forma la graduatoria provvisoria. 2. Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonche' dei modi e dei termini per l'opposizione, e' pubblicata per 30 giorni consecutivi, negli albi pretori dei comuni, i quali assicurano le piu' opportune forme di informazione. 3. Ai lavoratori emigrati all'estero e' data la notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata. 4. Entro 45 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione, che provvede, sulla base dei documenti gia' acquisiti oppure allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'opposizione. 4-bis. Sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso purche' relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' altresi' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto di cui all'art. 9, terzo comma, lettera B-3), intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per il ricorso. 5. Entro 30 giorni dall'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. 6. La graduatoria e' pubblicata con le stesse formalita' stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. 7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della presente legge. 8. La graduatoria definitiva e' valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successvi articoli 19 e 22.