Art. 10.
                     Formazione della graduatoria
 
   1.  Entro 45 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del
concorso, la commissione di  cui  all'art.  8  forma  la  graduatoria
provvisoria.
   2.  Entro  15  giorni  dalla  sua  formazione, la graduatoria, con
l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonche'
dei modi e dei termini per l'opposizione, e' pubblicata per 30 giorni
consecutivi, negli albi pretori dei comuni,  i  quali  assicurano  le
piu' opportune forme di informazione.
   3.   Ai   lavoratori   emigrati  all'estero  e'  data  la  notizia
dell'avvenuta  pubblicazione  della  graduatoria  e  della  posizione
conseguita a mezzo raccomandata.
   4.  Entro 45 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della
graduatoria e, per i lavoratori  emigrati  all'estero,  dall'invio  a
mezzo  raccomandata  della  comunicazione di cui al comma precedente,
gli interessati possono presentare opposizione alla commissione,  che
provvede,  sulla base dei documenti gia' acquisiti oppure allegati al
ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per  la
presentazione dell'opposizione.
   4-bis.  Sono  valutabili i documenti pervenuti entro i termini del
ricorso  purche'  relativi  a  condizioni  soggettive   o   oggettive
possedute  alla  data  di  pubblicazione del bando e dichiarate nella
domanda. E' altresi' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto
di  cui  all'art.  9,  terzo comma, lettera B-3), intervenuto dopo la
presentazione della domanda e  prima  della  decorrenza  del  termine
stabilito per il ricorso.
   5.  Entro  30  giorni dall'esame delle opposizioni, la commissione
formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei  sorteggi
tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
   6. La graduatoria e' pubblicata con le stesse formalita' stabilite
per  la   graduatoria   provvisoria   e   costituisce   provvedimento
definitivo.
   7.  Gli  alloggi  sono  assegnati secondo l'ordine stabilito nella
graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia
per  due  anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi
previsti dall'art. 12 della presente legge.
   8. La graduatoria definitiva e' valida per l'assegnazione di tutti
gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione  e
di  risulta,  fatto salvo quanto previsto dai successvi articoli 19 e
22.