Art. 11. Accertamento del reddito 1. Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui al primo comma, lettera f) del precedente art. 5, nonche' della relativa determinazione, la commissione nel caso di inattendibilita' dei dati indicati nella dichiarazione medesima, provvede all'eventuale formale audizione del suddetto interessato, richiede atto notorio giurato del richiedente relativo ai propri redditi, e provvede all'obbligatoria segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata dagli elementi comunicati del comune ai sensi del precedente art. 7. 2. Qualora entro 30 giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato i dati richiesti, il concorrente e' collocato in graduatoria tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato. Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al concorrente pervengano successivamente alla graduatoria definitiva, la stessa verra' modificata in conseguenza e si procedera' all'eventuale annullamento dell'assegnazione.