Art. 11.
                       Accertamento del reddito
 
   1. Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente
del requisito del reddito di cui  al  primo  comma,  lettera  f)  del
precedente   art.   5,  nonche'  della  relativa  determinazione,  la
commissione nel caso di  inattendibilita'  dei  dati  indicati  nella
dichiarazione  medesima, provvede all'eventuale formale audizione del
suddetto interessato, richiede atto notorio giurato  del  richiedente
relativo  ai propri redditi, e provvede all'obbligatoria segnalazione
agli  uffici  finanziari  dello  Stato,  suffragata  dagli   elementi
comunicati del comune ai sensi del precedente art. 7.
   2.  Qualora  entro  30  giorni  gli  uffici finanziari non abbiano
comunicato  i  dati  richiesti,  il  concorrente  e'   collocato   in
graduatoria  tenendo  conto  anche  del  punteggio  corrispondente al
reddito dichiarato.  Nel caso  in  cui  accertamenti  sfavorevoli  al
concorrente  pervengano  successivamente alla graduatoria definitiva,
la  stessa  verra'  modificata  in  conseguenza   e   si   procedera'
all'eventuale annullamento dell'assegnazione.