Art. 14.
            Verifica in sede di assegnazione degli alloggi
 
   1.  Prima  di  provvedere all'assegnazione, il sindaco verifica la
permanenza dei requisiti di cui all'art. 5.
   2.  Eventuale  mutamento  delle condizioni soggettive ed oggettive
dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione  della  graduatoria
definitiva   e   quello   dell'assegnazione,   non   influisce  sulla
collocazione  in  graduatoria,  sempreche'  permangano  i   requisiti
eccezion   fatta   per  il  punteggio  relativo  all'eventuale  nuova
sistemazione abitativa adeguata in altro alloggio. Ove si accerti  la
mancanza  di  alcuni  dei  requisiti  o  la  presenza  di  una  nuova
sistemazione abitativa adeguata in altro alloggio del concorrente, il
sindaco  trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art.
8, la quale, nei 20  giorni  successivi  procede  all'esclusione  del
concorrente dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato,
o alla cancellazione dei punteggi  relativi  alle  mutate  condizioni
oggettive  relative alla nuova sistemazione abitativa. In tal caso la
commissione   procedera'   alle   corrispondenti    modifiche    alla
graduatoria,  previa effettuazione di nuovo sorteggio, se necessario,
tra i concorrenti in condizione di parita' di punteggio.