Art. 14. Verifica in sede di assegnazione degli alloggi 1. Prima di provvedere all'assegnazione, il sindaco verifica la permanenza dei requisiti di cui all'art. 5. 2. Eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreche' permangano i requisiti eccezion fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova sistemazione abitativa adeguata in altro alloggio. Ove si accerti la mancanza di alcuni dei requisiti o la presenza di una nuova sistemazione abitativa adeguata in altro alloggio del concorrente, il sindaco trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art. 8, la quale, nei 20 giorni successivi procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato, o alla cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni oggettive relative alla nuova sistemazione abitativa. In tal caso la commissione procedera' alle corrispondenti modifiche alla graduatoria, previa effettuazione di nuovo sorteggio, se necessario, tra i concorrenti in condizione di parita' di punteggio.