Art. 15. Scelta e consegna degli alloggi 1. Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 14 il sindaco comunica tempestivamente l'atto di assegnazione agli aventi diritto, con lettera raccomandata, ed all'ente gestore degli alloggi. 2. La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nell'ambito di quelli la cui superficie utile abitabile corrisponde alle classi di nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 13, 3 comma, e' compiuta dagli assegnatari, o da persona all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. 3. In caso di mancanza di presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta. 4. I nuclei familiari in presenza di handicappati, ai quali sia stato riconosciuto il punteggio di cui alla lettera a-4) dell'art. 9, collocati utilmente in graduatoria, deve essere garantita la priorita' di scelta, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, degli alloggi collocati al piano terreno, nonche' degli alloggi realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13. 5. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi. 6. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli. 7. In caso di rinucia giustificata dal sindaco, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati, o comunque si rendano disponibili. 8. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvedera' alla convocazione con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio. 9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal sindaco a seguito di motivata istanza. 10. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. 11. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera reccomandata del fatto che puo' giustificarla, con la fissazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, e' pronunciata dal sindaco con propria ordinanza secondo le modalita' previste dagli articoli 36 e 38 e sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, e comporta la risoluzione di diritto del contratto. 12. Una volta emanato il provvedimento in questione, la commissione provvedera' ad escludere dalla graduatoria l'interessato. 13. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero. 14. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, e non e' soggetto a graduazioni o proroghe. 15. Qualora entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ente gestore di cui al secondo comma dell'art. 13, l'ente gestore stesso non sia stato messo dal comune nella condizione di consegnare l'alloggio, verra' contabilizzata a carico del comune, un'indennita' pari all'importo del corrispondente canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.