Art. 15.
                   Scelta e consegna degli alloggi
 
   1. Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 14 il sindaco comunica
tempestivamente l'atto  di  assegnazione  agli  aventi  diritto,  con
lettera raccomandata, ed all'ente gestore degli alloggi.
   2. La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nell'ambito di
quelli la cui superficie utile abitabile corrisponde alle  classi  di
nucleo  familiare, secondo quanto previsto dall'art. 13, 3› comma, e'
compiuta dagli assegnatari, o da persona all'uopo  delegata,  secondo
l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
   3.  In caso di mancanza di presentazione l'assegnatario decade dal
diritto di scelta.
   4.  I  nuclei  familiari in presenza di handicappati, ai quali sia
stato riconosciuto il punteggio di cui alla lettera a-4) dell'art. 9,
collocati   utilmente   in  graduatoria,  deve  essere  garantita  la
priorita' di scelta,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  al  comma
precedente,  degli  alloggi collocati al piano terreno, nonche' degli
alloggi realizzati con abbattimento delle  barriere  architettoniche,
secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e dalla legge 9 gennaio  1989,  n.
13.
   5.   Gli  assegnatari  possono  rinunciare  all'alloggio  ad  essi
proposto soltanto per gravi e documentati motivi.
   6.  In  caso  di  rinuncia  non adeguatamente motivata, il sindaco
pronuncia  la  decadenza  dall'assegnazione,  con  esclusione   dalla
graduatoria,  previa  diffida all'interessato ad accettare l'alloggio
propostogli.
   7.  In caso di rinucia giustificata dal sindaco, l'interessato non
perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta  degli  alloggi  che
siano successivamente ultimati, o comunque si rendano disponibili.
   8.  L'ente  gestore,  sulla base del provvedimento di assegnazione
emanato  dal  sindaco,  provvedera'  alla  convocazione  con  lettera
raccomandata  dell'assegnatario  per  la stipulazione del contratto e
per la successiva consegna dell'alloggio.
   9.  L'alloggio  deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario
entro  trenta  giorni,  e,  se  si  tratta  di  lavoratore   emigrato
all'estero,  entro  sessanta  giorni dalla consegna, salvo proroga da
concedersi dal sindaco a seguito di motivata istanza.
   10.  L'inosservanza  dell'onere di cui sopra comporta la decadenza
dall'assegnazione.
   11.   La   dichiarazione   di   decadenza,   previa  comunicazione
all'assegnatario, mediante lettera reccomandata del  fatto  che  puo'
giustificarla,  con  la  fissazione  di  un  termine  non superiore a
quindici giorni per  la  presentazione  di  deduzioni  scritte  e  di
documenti,  e'  pronunciata dal sindaco con propria ordinanza secondo
le modalita' previste dagli articoli 36 e  38  e  sentito  il  parere
della  commissione  di  cui  all'art. 8, e comporta la risoluzione di
diritto del contratto.
   12.   Una   volta   emanato  il  provvedimento  in  questione,  la
commissione provvedera' ad escludere dalla graduatoria l'interessato.
   13.  I  termini  suindicati  sono  raddoppiati  se  si  tratti  di
lavoratori emigrati all'estero.
   14.  Il  provvedimento  del sindaco, che deve contenere il termine
per il rilascio non superiore a sessanta giorni,  costituisce  titolo
esecutivo  nei  confronti  dell'assegnatario  e  di  chiunque  occupi
l'alloggio, e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
   15.  Qualora  entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ente
gestore di cui al secondo comma dell'art. 13, l'ente  gestore  stesso
non  sia  stato  messo  dal  comune  nella  condizione  di consegnare
l'alloggio, verra' contabilizzata a carico del comune,  un'indennita'
pari  all'importo  del corrispondente canone di locazione determinato
ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.