Art. 2. Alloggi soggetti alla disciplina regionale 1. La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da Enti Pubblici, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni, nonche' a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica. 2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) di proprieta' di Enti Pubblici Previdenziali purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; d) di servizio e cioe' quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; a tali alloggi si applica comunque il titolo III e IV, il comma 2/ bis dell'art. 39 e l'art. 40 della presente legge. 3. Possono essere altresi' esclusi, con atto deliberativo dell'Ente Pubblico proprietario, quegli alloggi debitamente individuati che, per la modalita' di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'Edilizia Residenziale Pubblica. 4. L'esclusione e' autorizzata dalla Giunta Regionale. 5. Sono altresi' soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per i quali sono stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.