Art. 2.
              Alloggi soggetti alla disciplina regionale
 
   1. La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutti gli
alloggi realizzati o recuperati da Enti Pubblici, a totale carico,  o
con  il  concorso  o  contributo  dello  Stato o della Regione, delle
Province o dei Comuni,  nonche'  a  quelli  acquisiti,  realizzati  o
recuperati  da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le
finalita' sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
   2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
     a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
     b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata;
     c)  di  proprieta'  di  Enti  Pubblici Previdenziali purche' non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato o della Regione;
     d)  di  servizio  e cioe' quelli per i quali la legge preveda la
semplice concessione amministrativa con  conseguente  disciplinare  e
senza  contratto  di locazione; a tali alloggi si applica comunque il
titolo III e IV, il comma 2/ bis  dell'art.  39  e  l'art.  40  della
presente legge.
   3.   Possono   essere  altresi'  esclusi,  con  atto  deliberativo
dell'Ente   Pubblico   proprietario,   quegli   alloggi   debitamente
individuati   che,   per   la   modalita'  di  acquisizione,  per  la
destinazione   funzionale,   per   le   caratteristiche   dell'utenza
insediata,  o  per particolari caratteri di pregio storico-artistico,
non siano utilizzati o utilizzabili per i fini  propri  dell'Edilizia
Residenziale Pubblica.
   4. L'esclusione e' autorizzata dalla Giunta Regionale.
   5.  Sono altresi' soggetti alla disciplina della presente legge le
case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate  le
cause  dell'uso  contingente  per  i  quali  sono  stati realizzati e
sempreche' abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.