Art. 23. L'utilizzazione del canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 2 e' diretto a compensare costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonche' a consentire il recupero di una parte delle risorse incassate pari almeno al 50% dei predetti costi, da destinare: a) per gli alloggi destinati al regime di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ai fini previsti dall'art. 25, 3 comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513; b) per tutti i rimanenti alloggi assoggettati alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere a), b), c) ed e), dell'art. 25, 3 comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, sulla base dei programmi annuali comunicati alla Regione entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Ente gestore. 2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq 14.