Art. 23.
               L'utilizzazione del canone di locazione
 
   1.  Il  canone  di  locazione degli alloggi indicati al precedente
art. 2 e' diretto a compensare costi di amministrazione, di  gestione
e  di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione
a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977,  n.
513,  nonche'  a  consentire  il  recupero di una parte delle risorse
incassate pari almeno al 50% dei predetti costi, da destinare:
     a)  per  gli  alloggi destinati al regime di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ai
fini  previsti  dall'art. 25, 3› comma, della legge 8 agosto 1977, n.
513;
     b)  per  tutti  i rimanenti alloggi assoggettati alla disciplina
della presente legge, ai fini di cui alle lettere a), b), c)  ed  e),
dell'art. 25, 3› comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, sulla base
dei programmi annuali comunicati  alla  Regione  entro  i  60  giorni
successivi   all'approvazione   del   bilancio  consuntivo  da  parte
dell'Ente gestore.
   2.  Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente
all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi
ad  essi  prestati,  nella  misura  fissata dall'Ente in relazione al
costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione  correlati  alla
superficie  degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno
di mq 14.