Art. 25.
                  Caratteri oggettivi degli alloggi
 
   1.  I  caratteri  oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi
relativi sono quelli espressi dagli articoli 13, compresi il quinto e
sesto  comma  in  quanto  vigenti, 16, 18, 19, 20 e 21 della legge 27
luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli.