Art. 25. Caratteri oggettivi degli alloggi 1. I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 13, compresi il quinto e sesto comma in quanto vigenti, 16, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli.