Art. 27. Determinazione del canone di locazione 1. Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli Enti gestori applicano il disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Il costo base a metro quadrato degli alloggi E.R.P. e' determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, abbattuto nella misura del 10%. 3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392 e' abbattuto nella misura del 20%. 4. Per gli effetti di cui alla presente legge, il costo unitario di produzione dell'alloggio e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati nei precedenti articoli 25 e 26, ed applicati secondo le specificazioni ivi contenute. 5. Ai fini della determinazione della regione di cui dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, gli Enti gestori comunicano alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. 6. A partire dal primo anno successivo all'applicazione dei canoni di cui alla presente legge e in conformita' dei criteri stabiliti dal CIPE, il Consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalita' di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513. 7. Limitatamente ai nuclei familiari che godono solo ed esclusivamente di redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati, ed aventi redditi complessivi convenzionali compresi fra 0 e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi assegnatari, e' ridotto, ove risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo convenzionale annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi. L'adeguamento sara' applicato dal mese successivo alla richiesta corredata dai documenti comprovanti il diritto alla riduzione del canone. 8. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.