Art. 27.
                Determinazione del canone di locazione
 
   1.   Per  la  determinazione  del  canone  riferito  ai  caratteri
oggettivi dell'alloggio,  gli  Enti  gestori  applicano  il  disposto
dell'art.  12,  primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n.
392.
   2.  Il  costo  base  a  metro  quadrato  degli  alloggi  E.R.P. e'
determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n.  392,
per  gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, abbattuto nella
misura del 10%.
   3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  per  gli
immobili ultimati  dopo  il  31  dicembre  1975,  il  costo  base  di
produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge n.
392 e' abbattuto nella misura del 20%.
   4.  Per  gli effetti di cui alla presente legge, il costo unitario
di produzione dell'alloggio e' pari al costo base moltiplicato per  i
coefficienti  indicati  nei precedenti articoli 25 e 26, ed applicati
secondo le specificazioni ivi contenute.
   5. Ai fini della determinazione della regione di cui dell'art. 25,
secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513,  gli  Enti  gestori
comunicano  alla  Regione  stessa  la  percentuale di eccedenza delle
entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare  complessivo
delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
   6. A partire dal primo anno successivo all'applicazione dei canoni
di cui alla presente legge e in conformita' dei criteri stabiliti dal
CIPE,  il  Consiglio  regionale  stabilisce  le  modificazioni  delle
percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo
di  garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto
alle spese di  amministrazione  e  manutenzione  da  destinarsi  alle
finalita'  di  cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge
n. 513.
   7.   Limitatamente   ai   nuclei  familiari  che  godono  solo  ed
esclusivamente  di  redditi  derivanti   da   lavoro   dipendente   o
assimilati,  ed aventi redditi complessivi convenzionali compresi fra
0 e il limite di decadenza, il  canone  di  locazione,  su  richiesta
degli  stessi  assegnatari,  e'  ridotto, ove risulti superiore, alla
misura del 10% del reddito complessivo convenzionale annuo del nucleo
familiare  degli  assegnatari medesimi. L'adeguamento sara' applicato
dal  mese  successivo  alla   richiesta   corredata   dai   documenti
comprovanti il diritto alla riduzione del canone.
   8.  I  canoni  di locazione di cui alla presente legge non possono
comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili  o  superiori  a  quelli
stabiliti  per  la  locazione  degli immobili urbani ad uso abitativo
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.