Art. 31.
                  Accertamento periodico del reddito
 
   1.  La  situazione  degli assegnatari e' aggiornata tutti gli anni
dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente.
   2.  L'eventuale  variazione  della  collocazione degli assegnatari
nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha  effetto  dal  1›
giugno  dell'anno successivo a quello nel quale e' stata accertata la
modificazione della situazione reddituale.
   3.  L'assegnatario ha diritto di essere collocato in una fascia di
reddito inferiore, qualora  abbia  subito  nell'anno  precedente  una
diminuzione di reddito.
   4.  La  collocazione nella fascia di reddito inferiore e' disposta
dall'Ente gestore, con decorrenza dal mese successivo  a  quello  nel
quale  e'  stata  accertata la diminuzione di reddito, e comunque non
oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assegnatario.
   5.   Qualora   l'assegnatario   non   produca  immotivatamente  la
documentazione  richiesta  nei  termini,  o   dichiari   un   reddito
palesemente  inattendibile,  si  applica  un  canone convenzionale di
importo pari a quello  previsto  dall'art.  39,  comma  2-bis,  e  si
applica la relativa procedura di decadenza.
   6.  Nel  caso  in cui la documentazione richiesta venga presentata
successivamente  ai   termini   prescritti,   dimostrando   gravi   e
giusitificati  motivi  che  hanno determinato tale ritardo, il canone
verra' ricalcolato dal  1›  gennaio  secondo  l'effettiva  condizione
dell'assegnatario.