Art. 31. Accertamento periodico del reddito 1. La situazione degli assegnatari e' aggiornata tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente. 2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 giugno dell'anno successivo a quello nel quale e' stata accertata la modificazione della situazione reddituale. 3. L'assegnatario ha diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore, qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. 4. La collocazione nella fascia di reddito inferiore e' disposta dall'Ente gestore, con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale e' stata accertata la diminuzione di reddito, e comunque non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assegnatario. 5. Qualora l'assegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta nei termini, o dichiari un reddito palesemente inattendibile, si applica un canone convenzionale di importo pari a quello previsto dall'art. 39, comma 2-bis, e si applica la relativa procedura di decadenza. 6. Nel caso in cui la documentazione richiesta venga presentata successivamente ai termini prescritti, dimostrando gravi e giusitificati motivi che hanno determinato tale ritardo, il canone verra' ricalcolato dal 1 gennaio secondo l'effettiva condizione dell'assegnatario.