Art. 32. Fondo sociale regionale E' istituito un fondo sociale per il reintegro parziale delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, collocati nella fascia a), ai sensi dell'art. 28. 2. La Giunta regionale determina i modi di gestione del fondo sociale secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio con propria deliberazione. 3. Spetta altresi' al Consiglio di disciplinare la partecipazione degli Enti pubblici proprietari di patrimonio edilizio pubblico al fondo sociale, mediante la destinazione di una quota delle entrate loro derivanti dai canoni determinati ai sensi dell'art. 39.