Art. 32.
                       Fondo sociale regionale
 
   E'  istituito  un  fondo  sociale  per il reintegro parziale delle
spese  per  i  servizi  accessori  dell'abitazione,  destinato   agli
assegnatari  percettori  di  redditi  da  pensione  minima e sociale,
collocati nella fascia a), ai sensi dell'art. 28.
   2.  La  Giunta  regionale  determina  i modi di gestione del fondo
sociale secondo gli  indirizzi  fissati  dal  Consiglio  con  propria
deliberazione.
   3.  Spetta altresi' al Consiglio di disciplinare la partecipazione
degli Enti pubblici proprietari di patrimonio  edilizio  pubblico  al
fondo  sociale,  mediante  la destinazione di una quota delle entrate
loro derivanti dai canoni determinati ai sensi dell'art. 39.