Art. 33.
                  Morosita' del pagamento del canone
 
   1.  La  morosita' superiore a due mesi nel pagamento del canone di
locazione e' causa di  risoluzione  del  contratto,  con  conseguente
decadenza dall'assegnazione.
   2.  La  morosita' puo' essere tuttavia sanata, per non piu' di una
volta nel corso di un anno, qualora il pagamento della  somma  dovuta
avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.
   3. Non e' causa di risoluzione del contratto la morosita' dovuta a
stato di disoccupazione, o a grave malattia di alcuno dei  componenti
il  nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilita' o la
grande difficolta', accertata dall'Ente  gestore,  di  effettuare  il
regolare pagamento del canone di locazione.
   4.  La  morosita'  del pagamento del canone di locazione, salvo il
caso di cui al terzo comma, comporta l'applicazione di una penale del
15%  sulle  somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine
prescritto per il pagamento.