Art. 33. Morosita' del pagamento del canone 1. La morosita' superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e' causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione. 2. La morosita' puo' essere tuttavia sanata, per non piu' di una volta nel corso di un anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora. 3. Non e' causa di risoluzione del contratto la morosita' dovuta a stato di disoccupazione, o a grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilita' o la grande difficolta', accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. 4. La morosita' del pagamento del canone di locazione, salvo il caso di cui al terzo comma, comporta l'applicazione di una penale del 15% sulle somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento.