Art. 35. Alloggi di amministrazione condominiale 1. E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare, l'attivita' di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione cessa per gli assegnatari in proprieta' l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate del riscatto, la cui misura e' autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Ente gestore. 2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresi' agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente Gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.