Art. 35.
               Alloggi di amministrazione condominiale
 
   1. E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare,
l'attivita'  di  amministrazione  degli   stabili   integralmente   o
prevalentemente  ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione
cessa per gli assegnatari in proprieta'  l'obbligo  di  corrispondere
all'Ente  gestore  le  quote per spese generali, di amministrazione e
manutenzione, eccezione fatta per quelle  afferenti  al  servizio  di
rendicontazione  e di esazione delle rate del riscatto, la cui misura
e'  autorizzata  annualmente  dalla  Giunta  regionale  su   proposta
dell'Ente gestore.
   2.  Le norme di cui al comma precedente si applicano altresi' agli
assegnatari in locazione con patto di futura vendita.
   3.  Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili
a regime condominiale hanno il diritto di voto,  in  luogo  dell'Ente
Gestore,  per  le  delibere  relative alle spese ed alle modalita' di
gestione dei servizi a rimborso ivi  compreso  il  riscaldamento.  Le
spese   relative   a   tali   servizi   sono   versate   direttamente
all'amministrazione del condominio, cui compete  di  agire  anche  in
giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti
o morosi.