Art. 36. Annullamento dell'assegnazione 1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente nel caso di: a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. 2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente Gestore. I termini suddetti sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio. 3. Il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione o dichiara che non sussistono motivi di procedere, entro i successivi trenta giorni, sentita la Commissione per l'assegnazione. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e viene trasmesso alla Commissione per la cancellazione dalla graduatoria dell'interessato. 4. L'annullamento dell'assegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore ai sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, e non e' soggetta a graduazioni o proroghe.