Art. 36.
                    Annullamento dell'assegnazione
 
   1.    L'annullamento    dell'assegnazione   viene   disposto   con
provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente  nel
caso di:
     a)  assegnazione  avvenuta  in contrasto con le norme vigenti al
momento dell'assegnazione medesima;
     b)  assegnazione  ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o
di documentazioni risultate false.
   2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Sindaco,
contestualmente   alla   comunicazione   con   lettera   raccomandata
all'assegnatario   delle  risultanze  conseguenti  agli  accertamenti
compiuti, assegna al medesimo un termine massimo di  quindici  giorni
per  la  presentazione  di  deduzioni scritte e di documenti, dandone
contemporanea notizia  all'Ente  Gestore.  I  termini  suddetti  sono
raddoppiati  per  i lavoratori emigrati all'estero nel caso in cui si
tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
   3.   Il   Sindaco  pronuncia  l'annullamento  dell'assegnazione  o
dichiara che non sussistono motivi di procedere, entro  i  successivi
trenta   giorni,   sentita  la  Commissione  per  l'assegnazione.  Il
provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e  viene  trasmesso
alla    Commissione    per   la   cancellazione   dalla   graduatoria
dell'interessato.
   4.  L'annullamento  dell'assegnazione  nel  corso  del rapporto di
locazione  comporta  la  risoluzione  di   diritto   del   contratto.
L'ordinanza  del  Sindaco,  che  deve  contenere  il  termine  per il
rilascio non superiore ai sei mesi, costituisce titolo esecutivo  nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, e non e'
soggetta a graduazioni o proroghe.